Trust


Cos'è il Trust?

Il trust è un rapporto giuridico che sorge per effetto della stipula di un atto tra vivi o di un testamento, con il quale un soggetto denominato disponente trasferisce ad un altro soggetto detto trustee beni o diritti di sua proprietà (che costituiscono il c.d. “Fondo in trust”) con l’obbligo di amministrarli e gestirli nell’interesse di uno o più altri soggetti detti beneficiari oppure per raggiungere un determinato scopo, sotto la vigilanza di un terzo soggetto detto guardiano, il tutto secondo le regole dettate dal disponente nell’atto istitutivo di trust e dalla legge regolatrice dello stesso.

Quando nacque il TRUST?

L’istituto del trust nacque in Inghilterra, attorno l’anno 1000 D.C., con l’avvento delle crociate, per garantire ai Cavalieri un’ordinata amministrazione e successione del loro patrimonio durante la loro permanenza o per l’eventuale mancato ritorno da tali terre lontane.

Come è disciplinato il TRUST in Italia?

Tale istituto è stato introdotto nel nostro ordinamento con la Convenzione dell’Aja del 10 luglio 1985 recepita in Italia attraverso la legge 16 ottobre 1989 n. 364 entrata in vigore il 01 gennaio 1992.

Poiché ad oggi l’ordinamento italiano non prevede norme specifiche in materia, la Convenzione afferma che il trust è regolato dalla legge scelta dal disponente, pertanto, la c.d. “legge regolatrice” del trust è ordinariamente mutuata da un ordinamento estero.

Un’ulteriore conferma della legittimità del trust all’interno del nostro ordinamento, sono le numerose pronunce favorevoli provenienti da giudici italiani e la disciplina fiscale che, con la legge n. 299 del 27 Dicembre 2006, c.d. legge Finanziaria, ha dettato le norme sull’imposizione dei redditi dei trust con disponenti e beneficiari italiani, aventi per oggetto beni immobili siti in Italia (i trust interni). Disciplinando il profilo fiscale e tributario dell’istituto, la legge Finanziaria ha definitivamente legittimato il trust interno.

L’unico elemento di estraneità per i trust interni è la legge regolatrice, poiché, mancando in Italia una disciplina sostanziale dell’istituto, al momento dell’istituzione di un trust, è necessario indicare una legge regolatrice straniera.

Chi sono i soggetti coinvolti in un TRUST?

I soggetti del trust sono:

Disponente: soggetto che istituisce il trust e conferisce in esso i beni che costituiscono il fondo del Trust. Si tratta di colui che, avendo la proprietà di determinati beni o diritti, decide di conferirli in trust. Successivamente all’istituzione del trust ed all’eventuale conferimento di beni il Disponente “esce di scena” e la gestione del fondo viene affidato al trustee. Infatti, si realizza uno “spossessamento” reale dei beni da parte del disponente.

Trustee: persona fisica o giuridica che ha la piena proprietà del fondo in trust ed amministra lo stesso nel rispetto delle “finalità” stabilite dal disponente in sede di redazione dell’atto istitutivo.

Il trustee viene nominato dal disponente ed è l’unico a possedere un pieno ed esclusivo diritto di proprietà sui beni costituenti il fondo del trust; tuttavia, egli, è vincolato nell’esercizio di tale diritto dai limiti che sono stati stabiliti nell’atto istitutivo e dalle finalità del trust stesso.

La proprietà riconosciuta al trustee è una proprietà fiduciaria, ovvero esercitata nell’interesse dei beneficiari.

Il trustee, oltre agli obblighi previsti dall’atto istitutivo, deve rispettare una serie di obblighi generali previsti dalla natura dell’istituto:

dovrà preservare ed ove possibile incrementare il fondo in trust;

dovrà redigere periodicamente un rendiconto delle operazioni;

dovrà agire con imparzialità nei confronti dei diversi beneficiari;

non dovrà trarre vantaggi diretti o indiretti dal fondo.

Guardiano: colui il quale deve vigilare sull’operato del trustee e, in casi estremi, opporsi ad esso o sostituirlo.

Beneficiari: soggetti a favore dei quali il trust è stato istituito. Gli stessi possono essere identificati individualmente o come appartenenti ad una categoria, o ancora, un trust può essere privo di beneficiari (c.d. trust di scopo).

Chi può istituire un TRUST?

Un trust può essere istituito sia da persone fisiche che da persone giuridiche (società, enti.. ecc..): chiunque può assumere la veste di disponente.

Cosa si può apportare in TRUST?

Qualsiasi bene può essere segregato in trust. In particolare:

Denaro

Immobili

Partecipazioni societarie, azioni, quote

Diritti di credito

Beni immateriali (diritti d’autore, brevetti, licenze etc.)

Bani materiali (dipinti, preziosi, auto etc.)

Come si costituisce un TRUST?

In relazione alle modalità di istituzione di un trust, esse sono molto semplici. L’unico requisito richiesto è la forma scritta.

In Italia, la prassi è quella di far autenticare l’atto istitutivo da un notaio o (in altri casi dove la forma è utile che sia sorretta da una procedura più rigorosa, come per es. nei trust ove esistono beneficiari che sono anche soggetti deboli) di procedere con l’atto pubblico.

Quali sono gli elementi essenziali del TRUST?

spossessamento: successivamente all’assegnazione al trust dei beni, il disponente non ha più la proprietà dei suddetti beni;

Fiducia: il disponente affida i beni in trust al trustee, il quale è responsabile per la loro corretta gestione ed amministrazione;

Meritevolezza della causa: il trust deve essere istituito per una causa meritevole, che deve essere espressa nell’atto istitutivo.

Perché costituire un TRUST?

Il trust è uno strumento giuridico dinamico che consente la segregazione di un patrimonio ed in grado di adattarsi a differenti contesti.

Esso può svolgere le funzioni di un’azienda, assumendone il controllo, modificandone la governance, finanziandola e distribuendo la ricchezza da essa prodotta.

L’istituto giuridico del trust garantisce diversi vantaggi tra i quali la tutela patrimoniale e la possibilità di offrire agli imprenditori nuovi mezzi per il controllo della società, oltre ad una maggiore efficienza ed efficacia dell’impresa stessa.

Molte, infatti, sono le possibili applicazioni del trust in ambito imprenditoriale e societario: esso può essere utilizzato per costituire garanzie patrimoniali oppure per segregare partecipazioni societarie.

Il trust ha trovato, poi, utile applicazione per programmare il passaggio generazionale sia in ambito aziendale, assicurando continuità di gestione nell’impresa, sia in riferimento al patrimonio di famiglia. Nell’affrontare il passaggio generazionale in un’impresa, l’istituto del trust spicca, per il suo elevato grado di flessibilità, come il più adatto ad essere modellato sulle specificità che il singolo caso può presentare.

Altre interessanti applicazioni del trust possono essere la tutela di soggetti deboli, magari all’interno di un contesto familiare, la tutela di situazioni di fatto quali le convivenze o, ancora, la funzione di garanzia in luogo delle fidejussioni.

Ultimamente il dibattito politico ha posto all’attenzione il tema del conflitto di interessi per i soggetti che ricoprono cariche di governo: anche tale problematica può essere utilmente affrontata e risolta mediante l’utilizzo dei c.d. blind trust.